25 ottobre 2020: FONTE – Movimento Conservatore Stella d’Italia –
“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”
Questa è la formula del giuramento prestato dai militari ed appartenenti alle forze dell’ordine (con piccola modifica per la Polizia di Stato) con cui promettono di adempiere a determinati obblighi e di mantenere certi comportamenti nel solo interesse del bene pubblico della Nazione
Anno 2020, tempo di coronavirus: le Forze dell’ordine e le Forze Armate vengono impiegate per far rispettare la volontà di un Governo retto da una maggioranza parlamentare che non ha più nessuna corrispondenza e legame con le preferenze politiche espresse nel tempo dagli elettori ed in forza di un atto amministrativo che nella gerarchia delle fonti risulta secondario rispetto alle fonti costituzionali o fonti primarie quali le leggi ordinarie, decreti leggi o decreti legislativi.
Nel diritto la gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare per nessun motivo una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
Senza essere un grande giurista mi sembra che le disposizioni contenuti degli ultimi atti amministrativi (meglio conosciuti come dpcm) emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri siano “leggermente” in contrasto con quanto previsto dalle Costituzione e dalle leggi a cui le nostre Forze Armate e Forze dell’Ordine giurano fedeltà.
Adoperandosi per il rispetto degli atti amministrativi – che come tale potrebbero anche essere ignorati – le nostre Forze dell’Ordine/Armate vengono meno al giuramento prestato con l’aggravante che gli ultimi decreti del presidente del consiglio dei ministri vanno palesemente contro il bene pubblico.
Un operatore di polizia che sanziona un cittadino perché non indossa la mascherina può sempre dire che sta eseguendo un ordine e quando si riceve un ordine o una forte sollecitazione a eseguire un’azione, la percezione soggettiva della responsabilità delle conseguenze di quell’atto è fortemente indebolita.
Tutto questo però non implica minimamente che aver eseguito un ordine possa essere un’attenuante rispetto alle proprie responsabilità, ossia che sia valida la cosiddetta “difesa di Norimberga” (molti imputati per crimini contro l’umanità al processo di Norimberga si difesero asserendo di aver ubbidito agli ordini).
Emanuele LAINA
FOTO dal Web
commenti:
andrea marrone | Ottimo articolo che mi vede completamente d’accordo |
Ottimo articolo che mi vede completamente d’accordo