Legittime Difese

12 Febbraio 2015: FONTE -Unione Stella d’Italia-

Cari Amici,

riceviamo una mail dall’amico Nardi che solleva la problematica, a proposito del benzinaio che è intervenuto per difendere un gioielliere da una banda di criminali armati.

Riporto la sua mail per intero però premetto subito che non ritengo il sistema americano di prima sparare e poi chiedere chi è quando qualcuno ti bussa alla porta migliore del nostro ma forse, se ci pensiamo, c’è magari una terza via migliore di entrambe.

Credo però che l’Unione dovrebbe responsabilmente analizzare la vicenda e proporre qualche correttivo alla legge per non equiparare chi interviene a difesa di una persona aggredita o in procinto di essere derubata al delinquente armato che porta avanti una azione criminale.

Indubbiamente l’obbligatorietà della azione penale in molti casi diventa una sorta di “punizione” per chi si è dovuto difendere ma vorrei anche ricordare che se l’azione penale è obbligatoria non altrettanto obbligatoria è la condanna e che, in ogni caso, i giudici devono analizzare i fatti con cura per evitare in Italia una corsa agli armamenti domestici per cercare una pericolosa difesa personale ad oltranza.

Vorrei che però questa mail fosse letta con attenzione e servisse a innescare una discussione.

La mail non ha subito correzioni né tagli e contiene anche un richiamo alla Lega, presumo Lombarda. Su questo vorrei stressare che l’Unione Stella d’Italia, pur non essendo preclusa a nessuna forza politica, non ha nessun rapporto con nessun partito od organizzazione partitica e circa la Lega Lombarda la mia personale opinione, che non è espressione dell’Unione Stella d’Italia è che i suoi aderenti hanno bruciato troppe Bandiere Tricolori per godere della mia simpatia.

«A proposito della vicenda in cui un benzinaio ha salvato una ragazza aggredita da un criminale.
Vi esorto vivamente a proporre una piccola modifica al codice penale, art. 52, per sanare questo obbrobrio morale: è sufficiente cancellare da detto art. al punto b) la frase “quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

In questo modo i cittadini si vedrebbero molto più tutelati evitando cavilli giuridici. Inoltre, si può inserire nell’art. un ulteriore garanzia per i cittadini costretti a difendersi, ossia la dicitura “L’eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura”, già presente nel codice tedesco del 1871.

Meglio ancora sarebbe recepire quanto stabilito dal codice penale statunitense all’art 35 Defense of justification: “Forza fisica letale può essere applicata se: (a) la persona viene minacciata dall’utilizzo imminente dello stesso tipo di forza e al contempo non è possibile attuare una fuga. La fuga non è però richiesta nel caso in cui la persona offesa si trovi nel proprio domicilio. (b) si ritiene ragionevolmente che stia per essere commettere un rapimento, una rapina o uno stupro. (c) si ritiene ragionevolmente che stia per essere commesso il reato di burglary (irrompere in una abitazione per commettere un reato)”.

Confido che la Lega avrebbe in questa battaglia il consenso di tutti i partiti di Destra.

Rinnovandole la mia stima, la ringrazio e saluto cordialmente.
Dr. Andrea B. Nardi»

Andrea Marrone

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